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Rossi: "l'On. Girlanda del Pdl non conosce le leggi dello Stato sulle accise dei carburanti"
Il provvedimento regionale reso necessario per le imposizioni del governo Berlusconi in materia di calamitą naturali
31/12/2011 -
- La Regione, con la legge n. 17 del 9/12/2011, che ha istituito l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di 4 centesimi il litro, ha operato nell’ambito della propria autonomia impositiva, stabilita con legge dello Stato. Il Decreto Legislativo 21/12/1990, n. 398 e successive modificazioni, infatti, ha dato facoltà alle Regioni di istituire solo una imposta regionale sulla benzina per autotrazione, che in questo casi si rende necessaria in conseguenza delle scelte fatte dal governo Berlusconi in materia di calamità naturali, fortemente contrastate da tutte le regioni, che impongono alle stesse di attivare la leva fiscale regionale prima di poter accedere ai finanziamenti nazionali della protezione civile.
La Regione, pertanto, non può istituire una imposta diversa e cioè non può manovrare le accise sul gasolio o sul metano o sul gpl, in quanto trattasi di potestà esclusiva statale.
- La Regione, quindi, non ha posto in essere alcun provvedimento discriminatorio. Tale provvedimento non è stato “frutto di….ignoranza”, come sostenuto dal deputato Rocco Girlanda, ma da corretta applicazione di norme statali che il deputato, in qualità della sua veste, dovrebbe conoscere.
- Nel comunicato stampa emesso dalla Regione e riportato da numerosi quotidiani locali, d’altronde, tale questione era stata ampiamente spiegata e chiarita anche a chi non conosce le leggi dello Stato.
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